Art. 53.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del
Ministro  per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per
la  sanita'  e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato,
previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le
norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.