Art. 54.

  Sono  abrogate  le  leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n.
874;  2  agosto  1948,  n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per
l'alimentazione  del  10  ottobre  1949,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   235  del  12  ottobre  1949;  il  decreto  dell'Alto
Commissario  per  la  alimentazione  del 18 novembre 1953, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1967

                               SARAGAT

                                          MORO - MARIOTTI - ANDREOTTI
                                                            - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE