Art. 116. (Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda) Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali sia sorto o sorga diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra che siano avvenuti dopo il 29 settembre 1911 ma, se piu' favorevoli, rispetto alla precedente legislazione, hanno effetto dal 16 gennaio 1968. Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 16 gennaio 1968. La disposizione relativa alla sospensione dei termini per i minori e i dementi di cui all'ultimo comma dell'articolo 82 ed al penultimo comma dell'articolo 88 ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1961. Nei confronti delle pensioni od assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti gli aumenti accordati dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio. Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termini della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro. Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i nuovi e maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.