Art. 116.
              (Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda)

  Le  disposizioni  della presente legge si applicano in tutti i casi
nei  quali sia sorto o sorga diritto a pensione, assegno o indennita'
di  guerra  che  siano avvenuti dopo il 29 settembre 1911 ma, se piu'
favorevoli,  rispetto alla precedente legislazione, hanno effetto dal
16 gennaio 1968.
  Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite
dalla presente legge decorrono dal 16 gennaio 1968.
  La  disposizione relativa alla sospensione dei termini per i minori
e  i dementi di cui all'ultimo comma dell'articolo 82 ed al penultimo
comma dell'articolo 88 ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1961.
  Nei  confronti  delle  pensioni od assegni gia' concessi per eguale
titolo  dalle  leggi  precedenti gli aumenti accordati dalla presente
legge sono corrisposti d'ufficio.
  Tutti  gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle piu'
favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, devono
essere  richiesti,  con  domanda  in  carta  libera, al Ministero del
tesoro  -  Direzione  generale  delle  pensioni di guerra ovvero alla
competente  direzione  provinciale  del  tesoro,  nel  caso  in cui i
relativi  provvedimenti  debbano  essere  adottati,  a  termini della
presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.
  Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data dell'entrata in
vigore  della  presente  legge, i nuovi e maggiori benefici decorrono
dal  primo  giorno  del  mese successivo a quello della presentazione
della domanda stessa.