Art. 117.
                 (Salvaguardia dei diritti quesiti)

  Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle
disposizioni  legislative  vigenti  alla  data dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  quando tale diritto derivi da fatto avvenuto
prima della data medesima.
  I  congiunti  dei  militari  e dei civili morti per causa di guerra
aventi  diritto  a  pensione  od assegno di guerra in base alle norme
vigenti  anteriormente,  con esclusione di altri congiunti ammessi al
diritto  dalla  presente  legge,  ne  conservano  il  godimento e gli
esclusi  non  subentrano  se non quando vengano a mancare gli attuali
titolari.
  Se  pero'  la  pensione  o  l'assegno  di cui sono in godimento gli
attuali  titolari  e'  inferiore,  per  qualsiasi  motivo,  a  quanto
potrebbe   spettare  agli  esclusi,  a  costoro  viene  liquidata  la
differenza,  a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto
alla  pensione  o  allo  assegno,  qualora  non  fossero esistiti gli
attuali titolari.
  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi,  ai  quali,  in  applicazione  di
disposizioni   anteriormente  in  vigore,  sia  stato  attribuito  un
trattamento  pensionistico  in base a classificazioni piu' favorevoli
di  quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al
trattamento  corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per
i titolari di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente
comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.