Art. 117. (Salvaguardia dei diritti quesiti) Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari. Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o allo assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari. Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.