Art. 118. (Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria) In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare concessioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le concessioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in piu' corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.