Art. 118.
    (Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria)

  In  tutti  i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni
provinciali del tesoro ad effettuare concessioni in via provvisoria e
l'amministrazione  centrale, in sede di provvedimento definitivo, non
confermi  le  concessioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione
di  un  trattamento  inferiore,  le  somme  in  piu' corrisposte sono
abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.