Art. 119.
(Delimitazione della responsabilita'  dello  Stato er danni di guerra
                            alle persone)

  Con  le  norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende
regolato  qualsiasi  diritto  verso lo Stato di tutti coloro che, per
causa  di  servizio  di guerra o attinente alla guerra o per fatto di
guerra,  abbiano  riportato  ferite o contratto infermita' ovvero, in
case  di  morte,  qualsiasi  diritto  dei rispettivi viventi a carico
degli eredi o di terzi.