Art. 119. (Delimitazione della responsabilita' dello Stato er danni di guerra alle persone) Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' ovvero, in case di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico degli eredi o di terzi.