Art. 120.
(Revisione  dei  provvedimenti  emanati in base alle norme anteriori.
  Decorrenza degli effetti della revisione).

  I  provvedimenti  emanati anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima
sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se
sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.
  Qualora  la  domanda sia presentata entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale concessione ha
decorrenza  da  tale  data.  Trascorso  questo termine le concessioni
decorrono  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello della
presentazione della domanda.