Art. 121. (Abrogazione delle norme nono compatibili) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui alla presente legge sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano, tuttavia, in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 e successive modificazioni. A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e' soppresso.