Art. 121.
             (Abrogazione delle norme nono compatibili)

  Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
  Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui alla presente legge
sono  soggetti  alle  disposizioni  generali  concernenti le pensioni
civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della
presente legge.
  Per  gli  invalidi  di  guerra  restano,  tuttavia,  in  vigore  le
eccezioni  stabilite  dall'articolo  26  del  regio  decreto-legge 18
agosto  1942,  n. 1175 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 e
successive modificazioni.
  A  decorrere  dal  16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di
cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e' soppresso.