Art. 122.
(Contributo straordinario all'Opera  nazionale  per  gli  invalidi di
                               guerra)

  A  favore  dell'Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra e'
concesso  un  contributo  straordinario di lire 2.500.000.000, di cui
lire 2.000.000.000 per le esigenze di gestione a tutto il 31 dicembre
1967  e  lire  500.000.000 ad integrazione dell'assegnazione prevista
per l'anno 1968.