Art. 123.
                       (Copertura finanziaria)

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  60  miliardi  per  l'esercizio  1963  si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                          MORO - COLOMBO - PIERACCINI

                                          Visto,   il  Guardasigilli:
REALE