Art. 64. Modalita' relative agli esami di idoneita' L'esame di idoneita', per ciascuna qualifica e specialita', consiste in una prova scritta vertente su cinque tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato per ogni disciplina e qualifica dal Ministero della sanita' e pubblicato contestualmente al bando di cui al precedente articolo. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore. La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullita', su carta fornita dalla commissione esaminatrice, e con la osservanza delle altre disposizioni generali sui concorsi contenute nel presente decreto. Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone complessivamente di 100 punti. Non puo' essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione esaminatrice. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei e successivamente invia agli stessi il certificato di idoneita' con la votazione conseguita.