Art. 64.
             Modalita' relative agli esami di idoneita'

  L'esame   di  idoneita',  per  ciascuna  qualifica  e  specialita',
consiste  in  una  prova  scritta  vertente su cinque tesi scelte per
sorteggio da un elenco prefissato per ogni disciplina e qualifica dal
Ministero  della sanita' e pubblicato contestualmente al bando di cui
al precedente articolo.
  Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.
  La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullita', su carta
fornita  dalla  commissione  esaminatrice,  e con la osservanza delle
altre  disposizioni  generali  sui  concorsi  contenute  nel presente
decreto.
  Per  la  valutazione  della  prova  scritta  la commissione dispone
complessivamente di 100 punti.
  Non  puo'  essere  dichiarato  idoneo  il  candidato  che non abbia
raggiunto  almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la
commissione esaminatrice.
  Le  operazioni  concorsuali  devono  essere concluse entro tre mesi
dalla prova scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al
Ministero della sanita'.
  Il  Ministero  della  sanita',  con proprio decreto, da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale,  approva  la  graduatoria  degli idonei e
successivamente  invia agli stessi il certificato di idoneita' con la
votazione conseguita.