Art. 65. Elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita'. Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita' da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' del personale medico degli enti ospedalieri. Detti elenchi sono distinti secondo la qualifica e la disciplina medica, e comprendono tutti i primari, sovraintendenti e direttori sanitari che al 30 settembre prestino da almeno sei mesi effettivo servizio di ruolo negli ospedali. Qualora i primari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di venti, l'elenco dovra' essere integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di primari della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', estratti a sorte annualmente con le modalita' stabilite dal successivo art. 68. Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'ospedale presso il quale il medico presta servizio. Avverso il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministero della sanita' entro quindici giorni dal ricevimento. Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il sanitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.