Art. 65. 
 
Elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e  direttori  sanitari
per la formazione  delle  commissioni  esaminatrici  degli  esami  di
                             idoneita'. 
 
  Entro il mese di novembre di ogni anno, con  decreto  del  Ministro
per  la  sanita'  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono
compilati   gli   elenchi   nazionali   aggiornati    dei    primari,
sovraintendenti e direttori sanitari, che  possono  far  parte  delle
commissioni  esaminatrici  degli  esami  nazionali  e  regionali   di
idoneita' del personale medico degli enti ospedalieri. 
  Detti elenchi sono distinti secondo la qualifica  e  la  disciplina
medica, e comprendono tutti i primari,  sovraintendenti  e  direttori
sanitari che al 30 settembre prestino da almeno  sei  mesi  effettivo
servizio di ruolo negli ospedali. 
  Qualora  i  primari  contenuti  nell'elenco  di   una   determinata
disciplina siano meno di venti,  l'elenco  dovra'  essere  integrato,
fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi  di  primari
della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati
dal Ministero della sanita', estratti  a  sorte  annualmente  con  le
modalita' stabilite dal successivo art. 68. 
  Gli  elenchi  sono  ordinati  con  numeri  progressivi,  accanto  a
ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data  e  il
luogo di nascita, il domicilio e l'ospedale presso il quale il medico
presta servizio. 
  Avverso il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione  da
parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione
e su di essa provvede  il  Ministero  della  sanita'  entro  quindici
giorni dal ricevimento. 
  Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due  anni
il  sanitario  che,  chiamato  per  sorteggio  a  far   parte   delle
commissioni  esaminatrici,  ricusi  l'incarico   senza   giustificati
motivi.