Art. 66.
Elenchi nazionali di professori    universitari    per    gli   esami
                             d'idoneita'

  Entro  il  mese  di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro
per   la  sanita'  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
istruzione,  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati
gli  elenchi  nazionali  aggiornati dei professori universitari della
facolta' di medicina e chirurgia che possono far parte di commissioni
esaminatrici  degli  esami  nazionali  e  regionali  di idoneita' del
personale medico degli enti ospedalieri.
  Detti  elenchi  sono  distinti  secondo  la  disciplina  medica,  e
comprendono  tutti  i  professori universitari di ruolo o fuori ruolo
della facolta' di medicina e chirurgia.
  Qualora  i professori universitari di ruolo o fuori ruolo contenuti
nell'elenco  di  una  determinata disciplina siano inferiori a venti,
l'elenco   deve   essere  integrato  fino  a  raggiungere  il  numero
preindicato,  con nominativi di professori universitari di disciplina
affine  o, in mancanza, per i concorsi di primario, aiuto, assistente
di materia generale che la comprenda, in base agli elenchi prefissati
dal  Ministero  della  sanita',  estratti  a sorte annualmente con le
modalita' stabilite dal successivo art. 68.
  Gli  elenchi  sono  ordinati  con  numeri  progressivi,  accanto  a
ciascuno  dei  quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il
luogo  di  nascita,  il  domicilio e l'universita' presso la quale il
professore presta servizio.
  Avverso  il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione da
parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione
e  su  di essa provvede il Ministro per la sanita' di concerto con il
Ministro  per  la  pubblica  istruzione entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
  Incorre  nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni
il  professore  universitario che, chiamato per sorteggio a far parte
delle  commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati
motivi.