Art. 66. Elenchi nazionali di professori universitari per gli esami d'idoneita' Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari della facolta' di medicina e chirurgia che possono far parte di commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' del personale medico degli enti ospedalieri. Detti elenchi sono distinti secondo la disciplina medica, e comprendono tutti i professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facolta' di medicina e chirurgia. Qualora i professori universitari di ruolo o fuori ruolo contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano inferiori a venti, l'elenco deve essere integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori universitari di disciplina affine o, in mancanza, per i concorsi di primario, aiuto, assistente di materia generale che la comprenda, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', estratti a sorte annualmente con le modalita' stabilite dal successivo art. 68. Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e l'universita' presso la quale il professore presta servizio. Avverso il decreto di cui al primo comma e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento. Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il professore universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustificati motivi.