Art. 67. Elenco delle discipline sanitarie affini Il Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emanera' un decreto con la elencazione delle discipline da considerare affini, e, per i concorsi di primario, aiuto e assistente, delle discipline generali che comprendono quelle particolari, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneita' e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. Con successivi decreti, ove occorra, si procedera' all'aggiornamento degli elenchi di cui sopra.