Art. 67.
              Elenco delle discipline sanitarie affini

  Il  Ministro  per  la  sanita'  di  concerto con il Ministro per la
pubblica  istruzione,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore del
presente  decreto,  emanera'  un  decreto  con  la  elencazione delle
discipline  da  considerare  affini,  e,  per i concorsi di primario,
aiuto  e assistente, delle discipline generali che comprendono quelle
particolari,   valevole   per   la   formazione   delle   commissioni
esaminatrici  per  l'ammissione  all'esame  di  idoneita'  e  per  la
valutazione  dei  titoli  nei  concorsi  ospedalieri.  Con successivi
decreti,  ove  occorra, si procedera' all'aggiornamento degli elenchi
di cui sopra.