Art. 68. Modalita' del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneita' sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanita' a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanita' e composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o da un medico da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanita', quest'ultimo con funzione di segretario. Della data del sorteggio e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.