Art. 68.
Modalita' del sorteggio per la nomina dei componenti delle
commissioni esaminatrici degli esami   nazionali   e   regionali   di
                              idoneita'

  Le  operazioni  di  sorteggio  dei  nominativi dei componenti delle
commissioni   esaminatrici  degli  esami  nazionali  e  regionali  di
idoneita'  sono  pubbliche  e  vengono effettuate presso il Ministero
della  sanita'  a  cura  di  una commissione presieduta dal direttore
generale  degli  ospedali  del Ministero della sanita' e composta dal
presidente  della  federazione degli ordini dei medici o da un medico
da  lui  delegato,  da  un  funzionario  medico  e  da un funzionario
amministrativo del Ministero della sanita', quest'ultimo con funzione
di segretario.
  Della data del sorteggio e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.