Art. 72. Esami di idoneita' a primario Requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneita' a primario sono i seguenti: laurea e abilitazione in medicina e chirurgia e iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; anzianita' di laurea di almeno dieci anni; libera docenza o specializzazione nella stessa materia nella quale il candidato intende conseguire la idoneita', limitatamente agli esami di idoneita' di specialita' ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero od universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; servizio di ruolo nella materia corrispondente alla idoneita' che si intende conseguire, o in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda: a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni nella qualifica e quattro anni di servizio in ruolo in qualita' di assistente; b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei quali prestati anche in altra disciplina. La commissione esaminatrice e composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente; tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', dei quali, due estratti a sorte dal Ministero della sanita' ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', un professore universitario di disciplina, affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario.