Art. 73. Esame regionale di idoneita' ad aiuto I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' ad aiuto sono i seguenti: laurea ed abilitazione in medicina e chirurgia ed iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; anzianita' di laurea di almeno sei anni; libera decenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende conseguire l'idoneita', limitatamente agli esami di idoneita' per specialita' ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero ed universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, per almeno quattro anni, uno dei quali prestato anche in altra disciplina. La commissione esaminatrice e' composta da: un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a medico provinciale capo - tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di disciplina affine, prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' dei quali due estratti a sorte dal Ministero della sanita' ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneita', di professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario.