Art. 73.
                Esame regionale di idoneita' ad aiuto

  I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' ad aiuto
sono i seguenti:
    laurea  ed  abilitazione  in  medicina  e chirurgia ed iscrizione
all'albo dell'ordine dei medici;
    anzianita' di laurea di almeno sei anni;
    libera  decenza  o  specializzazione nella materia nella quale il
candidato intende conseguire l'idoneita', limitatamente agli esami di
idoneita' per specialita' ufficialmente riconosciute, ovvero servizio
di  ruolo  ospedaliero  ed  universitario nella stessa disciplina per
almeno cinque anni;
    servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o
nelle cliniche universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza,
in  materia  affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia
generale  che  la  comprenda,  per almeno quattro anni, uno dei quali
prestato anche in altra disciplina.
  La commissione esaminatrice e' composta da:
    un  funzionario  medico del Ministero della sanita' con qualifica
non  inferiore a medico provinciale capo - tre primari ospedalieri di
ruolo  della  disciplina  oggetto  dell'esame  di  idoneita', ovvero,
qualora  non  esistano  primari  di  ruolo  della  disciplina oggetto
dell'esame  di  idoneita',  di  disciplina  affine,  prescelta  dagli
elenchi prefissati dal Ministero della sanita' dei quali due estratti
a  sorte  dal  Ministero  della sanita' ed uno estratto a sorte dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti;
    un   professore  universitario  di  ruolo  o  fuori  ruolo  della
disciplina  oggetto  dell'esame  di  idoneita',  ovvero,  qualora non
esistano  professori  universitari  di  ruolo  o  fuori  ruolo  della
disciplina   oggetto   dell'esame   di   idoneita',   di   professore
universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati
dal Ministero della sanita' - componente;
    un   funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa  del
Ministero della sanita' - segretario.