Art. 40.
                   Scopo e requisiti di sicurezza
  1.  Scopo  delle misure di sicurezza materiale e' quello di evitare
che   persone  non  autorizzate  abbiano  accesso  alle  informazioni
classificate.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, i locali, le aree, gli edifici, gli
uffici,  le  stanze,  i  sistemi di comunicazione e d'informazione ed
altro,  in cui sono trattate informazioni classificate, sono protetti
da adeguate misure di sicurezza materiale.
  3.  Per  decidere  sul grado di protezione materiale necessario per
ciascun  caso,  occorre  tener  conto  dei  fattori  pertinenti e, in
particolare, di quelli di seguito indicati:
    a) livello di classificazione delle informazioni da proteggere;
    b) quantita'  e  forma  delle  informazioni classificate trattate
(supporto cartaceo, mezzi di archiviazione elettronica);
    c) grado   di   esposizione  della  sede  dove  vengono  trattate
informazioni  classificate  al  rischio  di spionaggio e ad azioni di
sabotaggio,  di terrorismo, di sovversione e di qualsiasi altra forma
di criminalita'.