Art. 40. Scopo e requisiti di sicurezza 1. Scopo delle misure di sicurezza materiale e' quello di evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alle informazioni classificate. 2. Ai fini di cui al comma 1, i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e d'informazione ed altro, in cui sono trattate informazioni classificate, sono protetti da adeguate misure di sicurezza materiale. 3. Per decidere sul grado di protezione materiale necessario per ciascun caso, occorre tener conto dei fattori pertinenti e, in particolare, di quelli di seguito indicati: a) livello di classificazione delle informazioni da proteggere; b) quantita' e forma delle informazioni classificate trattate (supporto cartaceo, mezzi di archiviazione elettronica); c) grado di esposizione della sede dove vengono trattate informazioni classificate al rischio di spionaggio e ad azioni di sabotaggio, di terrorismo, di sovversione e di qualsiasi altra forma di criminalita'.