Art. 43.
                 Controlli all'entrata e all'uscita
  1.  L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e' controllato
mediante un sistema di «passi» o di riconoscimento individuale per il
personale in organico all'ente.
  2.   E'   necessario  disporre  di  un  sistema  di  controllo  dei
visitatori,   al  fine  di  impedire  l'accesso  non  autorizzato  ad
informazioni  classificate.  I  sistemi di riconoscimento individuale
possono  essere  anche  di  tipo  elettronico (badge), senza che cio'
sostituisca del tutto il personale preposto al servizio di vigilanza.
  3.  Una  modifica  nella valutazione del rischio puo' comportare un
rafforzamento delle misure di controllo delle entrate e delle uscite,
per esempio durante le visite di personalita'.