Art. 43. Controlli all'entrata e all'uscita 1. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e' controllato mediante un sistema di «passi» o di riconoscimento individuale per il personale in organico all'ente. 2. E' necessario disporre di un sistema di controllo dei visitatori, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ad informazioni classificate. I sistemi di riconoscimento individuale possono essere anche di tipo elettronico (badge), senza che cio' sostituisca del tutto il personale preposto al servizio di vigilanza. 3. Una modifica nella valutazione del rischio puo' comportare un rafforzamento delle misure di controllo delle entrate e delle uscite, per esempio durante le visite di personalita'.