Art. 21. Disposizioni generali 1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente decreto e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a: a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999; c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto. 2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, le regioni prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonche' promuovono attivita' di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali. 3. I programmi di azione di cui all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999 devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente Titolo che integra l'Allegato 7 parte AIV dello stesso decreto. 4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone vulnerabili, le regioni favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili ove necessitano azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale di cui all'allegato II del presente decreto, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente. 5. Le regioni, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater del Reg. (CE) 1783/03, al fine di promuovere una piu' rapida applicazione delle disposizioni cogenti del Programma di azione per le zone vulnerabili ed il loro rispetto da parte degli agricoltori, possono attivare nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale dello Sviluppo Rurale specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nonche' idonee azioni di sostegno degli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui ai programmi d'azione.