Art. 21.
                        Disposizioni generali
  1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola,
l'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti zootecnici, delle acque
reflue  di cui al presente decreto e dei concimi azotati e ammendanti
organici di cui alla legge 748 del 1984 e' soggetta alle disposizioni
di cui al presente Titolo V, volte in particolare a:
    a) proteggere  e  risanare  le zone vulnerabili dall'inquinamento
provocato da nitrati di origine agricola;
    b) limitare  l'applicazione  al  suolo  dei fertilizzanti azotati
sulla  base  dell'equilibrio  tra  il fabbisogno prevedibile di azoto
delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo
e  dalla  fertilizzazione,  in  coerenza  anche  con  il  CBPA di cui
all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
    c) promuovere  strategie  di  gestione  integrata degli effluenti
zootecnici  per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra
cui  l'adozione  di modalita' di allevamento e di alimentazione degli
animali  finalizzate  a  contenere, gia' nella fase di produzione, le
escrezioni di azoto.
  2.  Al  fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di
riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la
fase  di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e
sulla  fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro
diffusione, le regioni prevedono azioni di informazione e di supporto
alle  aziende  agricole, nonche' promuovono attivita' di ricerca e di
sperimentazione   a   scala   locale,   coerenti  con  le  iniziative
comunitarie e nazionali.
  3.  I  programmi  di azione di cui all'art. 19, comma 6 del decreto
legislativo  n. 152 del 1999 devono essere conformi alle disposizioni
di  cui  al  presente Titolo che integra l'Allegato 7 parte AIV dello
stesso decreto.
  4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone
vulnerabili,  le  regioni  favoriscono,  in  particolare  nelle  zone
vulnerabili ove necessitano azioni rafforzative, l'applicazione delle
misure   agroambientali   dei   Piani   di  Sviluppo  Rurale  di  cui
all'allegato  II  del  presente  decreto,  volte  al  ripristino  del
corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.
  5.  Le  regioni,  a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater
del  Reg.  (CE)  1783/03,  al  fine  di  promuovere  una  piu' rapida
applicazione  delle  disposizioni cogenti del Programma di azione per
le  zone  vulnerabili ed il loro rispetto da parte degli agricoltori,
possono  attivare  nell'ambito  della  programmazione  comunitaria  e
nazionale   dello  Sviluppo  Rurale  specifiche  misure  di  sostegno
temporaneo,  finalizzate  alla  copertura  parziale  delle perdite di
reddito  e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali
disposizioni  nonche'  idonee  azioni di sostegno degli agricoltori a
fronte   dei   costi  relativi  a  servizi  di  consulenza  aziendale
finalizzati  all'applicazione  delle  prescrizioni tecniche di cui ai
programmi d'azione.