Art. 22.
Divieti   di  utilizzazione  dei  letami  e  dei  concimi  azotati  e
         ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984
  1.  L'utilizzo  agronomico  del  letame  e  dei  materiali  ad esso
assimilati,  nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui
alla legge 748 del 1984 e' vietato almeno entro:
  - 5  m  di  distanza  dalle  sponde  dei corsi d'acqua superficiali
individuati dalle regioni come non significativi;
  - 10  m  di  distanza  dalle  sponde dei corsi d'acqua superficiali
significativi;
  - 25  m  di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali,
marino-costiere  e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti
nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del
2 febbraio 1971.
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a), b), e) e f).
  3.  Nelle  fasce  di  divieto  di  cui al comma 1, ove tecnicamente
possibile,  e'  obbligatoria  una copertura vegetale permanente anche
spontanea  ed  e'  raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre
superfici  boscate.  In particolari aree caratterizzate da situazioni
di  aridita'  tali da determinare la perdita della copertura vegetale
permanente,  le regioni individuano diverse misure atte a contrastare
il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
  4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla
legge  748  del  1984 e' vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o
innevati  e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di
irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
  5.  Le  regioni,  in  ragione  di  particolari  condizioni  locali,
individuano  i  diversi  limiti  di pendenza oltre i quali e' vietato
l'utilizzo  di  letami  e  materiali  assimilati, nonche' dei concimi
azotati  e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, ovvero
le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti,
in  particolare  nel  caso  di  suolo non coperto da vegetazione o di
colture   che   non  assicurano  la  copertura  completa  del  suolo,
obbligando  comunque  le  aziende  ad  adottare  almeno  le  pratiche
agronomiche  contenute  nel  CBPA.  Devono  altresi'  essere presi in
considerazione  i  limiti di lavorabilita' del suolo, tenuto conto di
adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalita' di spandimento
atte a contrastare il ruscellamento.
  6.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, non si applicano ai canali
artificiali  ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non
connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.