Art. 22. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato almeno entro: - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi; - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) e f). 3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici. 4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati. 5. Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali e' vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati, nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresi' essere presi in considerazione i limiti di lavorabilita' del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalita' di spandimento atte a contrastare il ruscellamento. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.