Art. 23.
                Divieti di utilizzazione dei liquami
  1.  L'utilizzo  di  liquami  e  dei  materiali  ad essi assimilati,
nonche'  dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al
decreto legislativo n. 99 del 1992 e' vietato almeno entro:
    - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
    - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali,
marino-costiere  e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti
nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del
2 febbraio 1971.
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a), b), e)      ed f)      e     all'art.     5,     comma 1,
lettere d), e), f), g) ed h).
  3.  Nelle  fasce  di  divieto  di  cui al comma 1, ove tecnicamente
possibile,  e'  obbligatoria  una copertura vegetale permanente anche
spontanea  ed  e'  raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre
superfici  boscate.  In particolari aree caratterizzate da situazioni
di  aridita'  tali da determinare la perdita della copertura vegetale
permanente,  le regioni individuano diverse misure atte a contrastare
il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
  4.  L'utilizzo di liquami e' vietato su terreni con pendenza media,
riferita  ad  un'area  aziendale omogenea, superiore al 10%, che puo'
essere  incrementata,  comunque  non  oltre  il  20%,  in presenza di
sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di
spandimento  riportate  nel  CBPA  e  nel  rispetto  di  prescrizioni
regionali  volte  ad  evitare  il  ruscellamento e l'erosione, tra le
quali le seguenti:
    a) dosi di liquami frazionate in piu' applicazioni;
    b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa
pressione  con  interramento  entro  le  12  ore  sui  seminativi  in
prearatura;
    c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a
raso sulle colture prative;
    d) spandimento  a  raso in bande o superficiale a bassa pressione
in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
  L'adozione  di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato
dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.
  5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche
e  pedologiche  sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di
pendenza  piu'  elevati di quelli stabiliti al comma 4 in presenza di
sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di
spandimento riportate nel CBPA e purche' siano garantiti:
    a) il  rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 4;
    b) il  non  superamento di un apporto complessivo di azoto di 210
kg  per  ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed
ottenuto  sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque
non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e
ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984.
  6.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, non si applicano ai canali
artificiali  ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non
connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.