Art. 23. Divieti di utilizzazione dei liquami 1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonche' dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 e' vietato almeno entro: - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h). 3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici. 4. L'utilizzo di liquami e' vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che puo' essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti: a) dosi di liquami frazionate in piu' applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali. 5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza piu' elevati di quelli stabiliti al comma 4 in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purche' siano garantiti: a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4; b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.