Art. 24.
                  Caratteristiche dello stoccaggio
  1.  Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per
lo  stoccaggio  dei materiali palabili e non palabili si applicano le
disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art. 6, ai commi 1, 2, 3, e 4
dell'art. 7 e ai commi 2, 3, 4, 5, 7 e 9 dell'art. 8.
  2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido
a  tenori  di  sostanza  secca  superiori  al  65%,  la  capacita' di
stoccaggio  non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto
in  120  giorni.  Per  i  contenitori  esistenti  l'adeguamento  deve
avvenire  entro  5  anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  3.  Valgono  altresi'  le  disposizioni  del comma 1 dell'art. 8 ad
eccezione  del  secondo  periodo del medesimo comma cosi' sostituito:
«Alla  produzione  complessiva  di  liquami  da  stoccare deve essere
sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori
dello  stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di
effluenti zootecnici».
  4.  Per  gli  allevamenti  di  bovini  da latte, bufalini, equini e
ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali
che  prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata
e cereali autunno-vernini i contenitori per lo stoccaggio dei liquami
e  dei  materiali  ad  essi  assimilati  devono  avere  un volume non
inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
    a) 120  giorni  nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta,
Piemonte,  Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia
Giulia,  Veneto,  Emilia  Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo,
Umbria,  Lazio),  fatta  eccezione  per  i  contenitori esistenti che
devono  essere  adeguati  entro  5  anni  dall'entrata  in vigore del
presente decreto;
    b) 90  giorni  nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia);
  5. In  assenza  degli  assetti  colturali  di  cui al comma 4 ed in
presenza  di  tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo
comma 4, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore
a quello del liquame prodotto nei seguenti periodi:
    a) 180   giorni   nell'Italia   settentrionale   (Valle  d'Aosta,
Piemonte,  Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria);
    b) 150 giorni in tutte le altre regioni.
  6.  Per  i  nuovi  allevamenti  e  per  gli  ampliamenti  di quelli
esistenti  non  sono  considerate  utili  al  calcolo  dei  volumi di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
  7.  Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per
lo  stoccaggio  delle  acque  reflue  di  cui  al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
  8.  I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,
per  quanto  riguarda  il  periodo  di  stoccaggio,  ai materiali non
palabili come trattati ai commi 4 e 5 nel presente articolo.