Art. 25.
                    Accumulo temporaneo di letami
  1.  L'accumulo  temporaneo  di  letami  e  di  lettiere  esauste di
allevamenti  avicunicoli,  esclusi  gli  altri  materiali assimilati,
definiti  dall'art.  2  comma 1  lettera e) e' praticato ai soli fini
della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati
per  lo  spandimento.  La  quantita' di letame accumulato deve essere
funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.
  2.  L'accumulo  non  e'  ammesso  a  distanza inferiore a 5 m dalle
scoline,  a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40
m  dalle  sponde  dei  laghi,  dall'inizio  dell'arenile per le acque
marino-costiere   e   di   transizione,   nonche'  delle  zone  umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
  3.  L'accumulo  temporaneo  di  cui  al comma 1 e' ammesso su suolo
agricolo  solo  dopo  uno  stoccaggio  di  almeno  90 giorni e per un
periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non puo' essere ripetuto
nello  stesso  luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le
lettiere  degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90
giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7.
  4.  Gli  accumuli  devono  essere  di  forma  e  dimensioni tali da
garantire  una buona aerazione della massa e, al fine di non generare
liquidi  di  sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per
effettuare   il   drenaggio   completo   del   percolato   prima  del
trasferimento  in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche,
oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo.