Art. 26.
    Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera i) dell'art. 5,
lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui
al  presente  decreto, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti
organici  di  cui  alla  legge 748 del 1984 e' vietato nella stagione
autunno-invernale,  di  norma  dal  1° novembre  fino  alla  fine  di
febbraio,  ed  in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi
di divieto:
    a) 90  giorni  per i concimi azotati e gli ammendanti organici di
cui  alla  legge  748  del  1984,  per i letami e i materiali ad essi
assimilati  ad  eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate
con  processo  rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per
le  quali  vale  il  periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende
esistenti  il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data
di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 24, comma 2;
    b) per  liquami  e  materiali  ad  essi assimilati e per le acque
reflue,  fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha
la   durata   di:   90   giorni   nei   terreni  con  prati,  cereali
autunno-vernini,  colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.
  2.  In  relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali,
le  regioni  possono  individuare,  anche  sulla  base dell'indirizzo
dell'Autorita'  di  Bacino,  decorrenze  di divieto diverse da quella
prevista  al  comma 1 e possono altresi' prevedere la sospensione del
divieto.
  3.  Le  regioni,  in  presenza di colture che utilizzano l'azoto in
misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per
esempio  le  colture  ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno
campo,  possono  individuare  periodi  di  divieto  diversi da quelli
indicati  al  comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze,
tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi
nutritivi da parte di dette coltivazioni.
  4.  Le regioni predispongono una relazione tecnica in allegato alla
scheda  n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  198  del  18 ottobre  2002  relativa all'attuazione di
quanto previsto ai commi 2 e 3.
  5.  Sui  terreni  utilizzati  per  gli  spandimenti,  devono essere
impiegati  come  fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli
effluenti  zootecnici  le cui quantita' di applicazione devono tenere
conto,  ai  fini  del  rispetto  del  bilancio  dell'azoto, del reale
fabbisogno  delle  colture,  della mineralizzazione netta dei suoli e
degli  apporti  degli  organismi  azoto-fissatori.  La  quantita'  di
effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o
allevamento  un  apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per
anno,  inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base
dei  valori della tabella 2 dell'allegato I o in alternativa di altri
valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati
nell'allegato  stesso,  comprensivo  delle deiezioni depositate dagli
animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti
organici  derivanti  dagli effluenti di allevamento di cui alla legge
19 ottobre  1984,  n.  748  e  dalle  acque reflue di cui al presente
decreto.  Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del
bilancio  dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e
ammendanti  organici  di  cui  alla  legge 748 del 1984 devono essere
giustificate  dal  Piano  di  Utilizzazione  Agronomica  (PUA) di cui
all'art.  28.  Per  le  aziende  ricadenti in parte anche in zone non
vulnerabili,  il  quantitativo  medio  aziendale  sopraindicato  deve
intendersi   riferito   esclusivamente   alla   superficie  aziendale
ricadente in zona vulnerabile.
  6  Al  fine  di  contenere  le dispersioni di nutrienti nelle acque
superficiali  e  profonde,  le  tecniche  di distribuzione e le altre
misure adottate devono assicurare:
    a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante;
    b) l'elevata  utilizzazione  degli  elementi nutritivi ottenibile
con  un  insieme  di buone pratiche che comprende la somministrazione
dei  fertilizzanti  azotati il piu' vicino possibile al momento della
loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu'
applicazioni  ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento
atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
    c) la  corretta  applicazione  al  suolo sia di concimi azotati e
ammendanti  organici di cui alla legge 748 del 1984, sia di effluenti
di  allevamento,  sia  di acque reflue di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 152/99, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
    d) lo  spandimento  del  liquame  con  sistemi  di  erogazione  a
pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
    e) l'adozione  di  sistemi  di avvicendamento delle colture nella
gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
    f) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui
al CBPA ed all'allegato VII al presente decreto.
  Le regioni possono prevedere specifiche disposizioni in merito alla
proporzione  di  suolo  da destinare a colture permanenti collegate a
colture  annuali,  promuovendo  altresi',  ove  possibile, il ricorso
all'inerbimento dell'interfilare.
  7.   Ai   fini   dell'utilizzazione   agronomica   degli  effluenti
zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura
principale  devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite
colture  intercalari  o colture di copertura, secondo le disposizioni
contenute  nel  CBPA  o  altre  pratiche  colturali atte a ridurre la
lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
  8.  Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della
riduzione  del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola
dei  corpi  idrici  superficiali e sotterranei, le regioni verificano
l'efficacia  dell'applicazione  del  CBPA  nelle  zone  vulnerabili e
valutano   l'opportunita'   di   adottare   gli   interventi  di  cui
all'allegato II al presente decreto nell'ambito dei Piani di Sviluppo
Rurale.
  9.  Le  regioni  individuano,  all'interno  delle zone vulnerabili,
particolari   aree   di   criticita'  ambientale  dovuta  all'elevata
permeabilita' del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni
che  possono  ridurre  la  capacita'  delle  colture di utilizzare le
sostanze  nutritive  contenute  nelle  deiezioni distribuite. In tali
aree   devono   essere   adottate  misure  di  protezione  ambientale
aggiuntive  o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi
compresa  l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi
origine.
  10.  L'utilizzazione  agronomica  dei  concimi azotati e ammendanti
organici  di  cui alla legge n. 748 del 1984 deve avvenire secondo le
modalita' di cui all'allegato VI.