Art. 27.
       Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici
  1.  Le  regioni,  nell'ambito  dei  Programmi  d'azione definiscono
politiche  per  la  gestione  degli  effluenti  zootecnici  basate su
tecniche   finalizzate   al  ripristino  di  un  corretto  equilibrio
agricoltura-ambiente,  in  conformita'  alle modalita' di gestione di
cui  all'allegato  III  al  presente  decreto,  tenendo  conto  delle
migliori  tecniche  disponibili  al  fine di evitare il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.
  2.  In  particolari  contesti  territoriali caratterizzati da corpi
idrici  ad  elevata  vulnerabilita'  da  nitrati  e/o  a  rischio  di
eutrofizzazione,  le  regioni  rendono obbligatorie, ove tecnicamente
possibile,  le  modalita' di gestione di cui all'allegato III parte B
al  presente  decreto  nei  casi in cui la produzione di azoto sia in
eccedenza  rispetto  ai  fabbisogni  dei  terreni  utilizzati per gli
spandimenti  e  qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei
Programmi  d'azione  gia'  adottati,  come  stabilito  dall'art.  19,
comma 7, lettera c) del decreto legislativo 152/99.
  3.  Le  regioni  possono  prevedere,  in  accordo  alla  disciplina
comunitaria   in   materia   di  aiuti  alle  imprese,  finanziamenti
nell'ambito  di  accordi  e contratti di programma da stipulare con i
soggetti  interessati  per  l'adozione  delle tecniche finalizzate al
ripristino  di  un  corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi
del  comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre
forme  di  cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati
gli  impianti  per  i  trattamenti di cui all'allegato III parte B al
presente decreto.
  4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto,  definiscono  l'elenco,  da aggiornare periodicamente, degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da
utilizzare   per   i   trattamenti  di  cui  al  comma 3,  apportando
successivamente  le  necessarie modifiche ai propri Piani energetico,
di  tutela  delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e
l'adeguamento degli impianti puo' avvenire con il ricorso alle misure
di  cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), sottoscritti ai sensi
del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  5.  La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3
per i trattamenti previsti all'allegato III parte B, punto 1, nonche'
l'adeguamento   degli  impianti  stessi  per  i  trattamenti  di  cui
all'allegato  III  parte  B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai
sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
recante  «l'attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento
europeo   e   del  Consiglio  del  27 settembre  2001  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita».