Art. 28. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) 1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 7 parte A IV del decreto legislativo 152/99, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente: - alla quantita' di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantita' rimanente alla fine dell'inverno); - all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo; - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue disciplinate dal presente decreto; - all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992; - all'azoto da deposizione atmosferica. 2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto.