Art. 28.
               Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
  1.  Al  fine  di  minimizzare  le  perdite  di azoto nell'ambiente,
l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi
dell'allegato  7  parte  A  IV  del  decreto  legislativo 152/99, nel
rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle
colture  e  l'apporto  alle  colture  di azoto proveniente dal suolo,
dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:
    -  alla  quantita' di azoto presente nel suolo nel momento in cui
la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantita'
rimanente alla fine dell'inverno);
    -  all'apporto  di  composti di azoto tramite la mineralizzazione
netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
    -  all'aggiunta  di composti di azoto provenienti da effluenti di
allevamento e acque reflue disciplinate dal presente decreto;
    -  all'aggiunta  di  composti di azoto provenienti dal riutilizzo
irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n.
185  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, da
fertilizzanti  di  cui  alla  legge  n.  748  del 1984 e da fanghi di
depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992;
    - all'azoto da deposizione atmosferica.
  2.  Il  Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto
conformemente  alle  disposizioni  di  cui all'allegato V al presente
decreto.