Art. 29.
                      Comunicazione e trasporto
  1.   L'utilizzazione   agronomica  degli  effluenti  zootecnici  e'
soggetta    alla   presentazione   all'autorita'   competente   della
comunicazione  ed  alla  compilazione  del  PUA  secondo le modalita'
definite all'allegato V.
  2.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque reflue di cui all'art.
28,  comma 7,  lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del
1999  e'  soggetta  alla presentazione all'autorita' competente della
comunicazione di cui all'allegato IV parte B del presente decreto.
  3. Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione
di  cui  ai  commi 1 e 2 che deve pervenire alle autorita' competenti
almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita'  e  rinnova la
medesima  ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato
di  segnalare  tempestivamente  le eventuali modifiche riguardanti la
tipologia,  la quantita' e le caratteristiche degli effluenti e delle
acque reflue, nonche' i terreni destinati all'applicazione.
  4.  Gli  atti  o i provvedimenti che alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione
agronomica  di  cui  al presente Titolo restano validi sino alla loro
scadenza.  Al  fine  della conformita' alle disposizioni del presente
decreto,   le   regioni   richiedono  integrazioni  agli  atti  o  ai
provvedimenti in corso di validita'.
  5.  In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al comma 4, il
legale  rappresentante  dell'azienda  in  cui  viene  gia' effettuata
l'utilizzazione  agronomica  procede  all'invio  di una comunicazione
alla  regione,  conformemente  alla  presente normativa entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Qualora  le  fasi  di  produzione,  stoccaggio e spandimento di
effluenti  siano  suddivise  fra  piu'  soggetti, al fine di adottare
specifiche  forme  di  controllo per ciascuna delle predette fasi, le
regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti
interessati,  in  funzione delle specifiche attivita', ferme restando
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
  7.   Le  aziende  che  producono  e/o  utilizzano  in  un  anno  un
quantitativo  non  superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti
zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione
di  cui  al  comma 1.  Per  tali  tipologie  di  aziende, le regioni,
comunque,  definiscono  i  casi  in  cui  l'esonero non si applica in
ragione   di   fattori   locali  quali  l'elevato  carico  zootecnico
territoriale.
  8.  Il  PUA  di  cui all'Allegato V parte A del presente decreto e'
parte  integrante  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
  9.  Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di
cui  al  presente  decreto  e'  assoggettato alle disposizioni di cui
all'art. 20.