Art. 29. Comunicazione e trasporto 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e' soggetta alla presentazione all'autorita' competente della comunicazione ed alla compilazione del PUA secondo le modalita' definite all'allegato V. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' soggetta alla presentazione all'autorita' competente della comunicazione di cui all'allegato IV parte B del presente decreto. 3. Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che deve pervenire alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnova la medesima ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonche' i terreni destinati all'applicazione. 4. Gli atti o i provvedimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Titolo restano validi sino alla loro scadenza. Al fine della conformita' alle disposizioni del presente decreto, le regioni richiedono integrazioni agli atti o ai provvedimenti in corso di validita'. 5. In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al comma 4, il legale rappresentante dell'azienda in cui viene gia' effettuata l'utilizzazione agronomica procede all'invio di una comunicazione alla regione, conformemente alla presente normativa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra piu' soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attivita', ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. 7. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, comunque, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale. 8. Il PUA di cui all'Allegato V parte A del presente decreto e' parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 9. Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto e' assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 20.