Art. 30.
                    Controlli in zone vulnerabili
  1.  Ai  fini  della  verifica della concentrazione di nitrati nelle
acque  superficiali  e  sotterranee  e  della valutazione dello stato
trofico  delle  acque  lacustri, di transizione, marino-costiere e di
eventuali  altre  tipologie  di  acque superficiali individuate dalle
regioni,  ai  sensi  della  parte  A  I  dell'allegato  7 del decreto
legislativo  152/99,  le  regioni,  sulla  base  di  un  programma di
monitoraggio,  effettuano  i  controlli  in stazioni di campionamento
rappresentative   delle   acque  superficiali  interne,  delle  acque
sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
  2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati
sufficienti  ad  evidenziare  la  tendenza  della  concentrazione dei
nitrati,  al  fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e
della  valutazione  dell'efficacia  dei  Programmi di azione adottati
nelle   zone   vulnerabili.   Le  Regioni,  ai  fini  della  verifica
dell'efficacia  dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in
via orientativa, all'allegato VIII.
  3.  L'autorita'  competente  al  controllo  predispone  un piano di
controllo  sulle modalita' di utilizzazione agronomica nelle aziende,
al  fine  di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente
decreto  e  provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati
dallo   spandimento  degli  effluenti  per  la  determinazione  della
concentrazione  di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma
assimilabile  e  del  sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di
analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre
1999  del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato
sul  supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del
21 ottobre  1999.  Le  regioni individuano i limiti di accettabilita'
delle  concentrazioni  nel  suolo di rame, zinco e fosforo sulla base
delle specifiche condizioni locali.
  4.  Le  regioni prevedono altresi' forme di registrazione, da parte
delle  aziende,  delle  operazioni di applicazione al suolo di cui al
presente  Titolo,  utili  allo  svolgimento  dei  controlli di cui al
comma 3.
  5. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 e'
finalizzata all'accertamento:
    - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli
ubicati  ai  margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da
soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
    -  del  rispetto,  per le singole distribuzioni, dei volumi e dei
periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
  6.   Le   autorita'   competenti   effettuano   sopralluoghi  sugli
appezzamenti   di   cui   al   PUA   ovvero  ad  altre  tipologie  di
comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
    - effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
    - presenza delle colture indicate;
    -   rispondenza  dei  mezzi  e  delle  modalita'  di  spandimento
dichiarate.
  7.  Le  regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di
cui all'art. 33, comma 1.