Art. 31.
             Formazione e informazione degli agricoltori
  1.  Le  regioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente
decreto,  individuano  ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera b) del
decreto  legislativo  152/99, interventi di formazione e informazione
sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:
    -  far  conoscere  alle aziende situate nelle zone vulnerabili le
norme  in  materia  di effluenti di allevamento, di acque reflue e di
altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
    -  formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo
al  fine  di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale
alle normative ambientali cogenti;
    -  mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale
rivolto alle aziende;
    -  promuovere  la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi
di Gestione ambientale.