Art. 71. (Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca) E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unita' dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni: Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Coadiutore tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Coadiutore tecnico principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Coadiutore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonche' di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico. In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonche' agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.