Art. 76. 
                Istituzione e decorrenza dell'imposta 
 
  L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con  decorrenza  dal  1°
gennaio 1973. 
  L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77
a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate
dopo il 31 dicembre  1972  e  sulle  importazioni  per  le  quali  la
dichiarazione di importazione definitiva e'  accettata  dalla  dogana
posteriormente alla data stessa.