Art. 76. Istituzione e decorrenza dell'imposta L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973. L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.