Art. 77. 
Operazioni dipendenti  da  rapporti  in  corso  o  gia'  assoggettate
                  all'imposta generale sull'entrata 
 
  Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo
il 31 dicembre 1972 in esecuzione di  contratti  conclusi  prima,  il
cedente del bene o il prestatore del servizio, se  ne  sia  richiesto
dal cessionario o  dal  committente,  deve  applicare  l'imposta  sul
valore  aggiunto  anche   sulla   parte   dell'ammontare   imponibile
eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In
questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione,
a  norma  degli  articoli  19,  27  e  28,  per   la   determinazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  dal  cessionario  o  dal
committente. 
  Per le cessioni di beni effettuate dopo il  31  dicembre  1972,  in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta
preventivamente  dal  cedente  una  volta  tanto  in  conformita'   a
disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa  in
detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.