Art. 79.
           Applicazione dell'imposta nel settore edilizio

  Per  le  cessioni  dei  fabbricati  o porzioni di fabbricati di cui
all'art.  13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive
modificazioni   effettuate  dalle  imprese  costruttrici,  e  per  le
prestazioni  di  servizi  effettuate  in  dipendenza dei contratti di
appalto  e  di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi,
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto e' ridotta al tre per
cento  fino  al  termine  che  sara' stabilito con le disposizioni da
emanare  ai  sensi  dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825.