Art. 81.
              Applicazione dell'imposta nell'anno 1973

  I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte
o  professione  o  hanno  istituito  una  stabile  organizzazione nel
territorio  dello  Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo
comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare
a  norma  degli  articoli  27  e  seguenti, sotto pena delle sanzioni
stabilite nel quinto comma dello art. 43.
  Ai  fini  dell'applicazione,  nell'anno 1973, degli articoli 31, 32
terzo  comma,  33  secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari
dell'anno 1972 e' costituito:
    a)   per   le   attivita'   gia'  soggette  all'imposta  generale
sull'entrata  nei  modi  e  termini  normali, compresi i trasporti di
cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
    b)  per  le  attivita' di commercio al minuto e artigianali e per
l'attivita'  di  somministrazione  di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi,   ad   eccezione   dei   ristoranti,  trattorie  e  simili,
dall'ammontare  degli  acquisti e delle importazioni risultante dalle
fatture  ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta
per cento;
    c)  per  l'esercizio  di  arti  e professioni, dall'ammontare dei
proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma
e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
    d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni
di  credito  e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di
riscossione  di  entrate  non  tributarie,  dall'ammontare risultante
dalle  denunce  presentate  a norma delle lettere l), p), q), r) e t)
dell'art.  8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
    e)  per  le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti,
trattorie  e  simili,  per  i trasporti di persone e per i servizi al
dettaglio  di  cui  alla  lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al
primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per
ogni  altra  attivita'  non  contemplata  espressamente  nel presente
articolo,  dall'ammontare  desumibile dalle risultanze contabili e da
ogni altro elemento probatorio.