Art. 82. 
Detrazione   dell'imposta   generale   sull'entrata   relativa   agli
                            investimenti 
 
  I  contribuenti  di  cui  all'art.  4  del  presente  decreto,  che
esercitano attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195
e 2135 del codice civile, possono detrarre  dall'imposta  sul  valore
aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta
prevista nel primo comma  dell'art.  17  del  regio  decreto-legge  9
gennaio 1940, n. 2,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad
essi  addebitate  a  titolo  di  rivalsa  per  gli  acquisti   e   le
importazioni di beni di nuova produzione strumentali per  l'esercizio
delle attivita' esercitate  e  di  beni  e  servizi  impiegati  nella
costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1°  luglio  1971
al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono  le  costruzioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali  o  agricole  e  non
suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione,  le
relative pertinenze, gli impianti, i  macchinari  e  gli  altri  beni
suscettibili  di  utilizzazione  ripetuta,  sempre  che   non   siano
destinati  alla  rivendita  nello  stato  originario  ovvero   previa
trasformazione o incorporazione. 
  La  detrazione  e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali e che i beni strumentali acquistati, importati,  prodotti  o
in corso di produzione fossero ancora  posseduti  alla  data  del  25
maggio 1972. 
  Agli effetti del presente articolo: 
    a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti
di appalto o d'opera; 
    b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite  di
ausiliari del commercio, compresi i commissionari  e  i  consorzi  di
acquisto, nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per  questi
ultimi,  se  lo  acquirente  non  e'  in  possesso   della   bolletta
d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando  non  sia
separatamente addebitato in fattura, si determina  scorporandolo  dal
prezzo  complessivo  indicato  nella  fattura  stessa  diminuito  del
quindici per cento; 
    c) non si  tiene  conto,  nell'ipotesi  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta; 
    d) nei  casi  di  cessioni  di  aziende  o  complessi  aziendali,
comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170  e
successive modificazioni, la detrazione  delle  imposte  assolte  dal
cedente per  l'acquisto,  l'importazione  o  la  produzione  di  beni
compresi nella cessione spetta al cessionario; 
    e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati  alla
data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della
consegna o spedizione o del pagamento; 
    f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente
importati, si considerano effettuate alla  data  di  accettazione  in
dogana della dichiarazione di importazione definitiva. 
  Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione  non  compete  ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che  effettuano
vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del  26  maggio
1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.