Art. 83. 
 Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte 
 
  I contribuenti che esercitano attivita'  industriali  dirette  alla
produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del  codice
civile, o attivita'  agricole  di  cui  all'art.  2135  dello  stesso
codice,   compresi   i   piccoli   imprenditori,   possono   detrarre
dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal  secondo
comma  del  presente  articolo,  l'imposta   generale   sull'entrata,
l'imposta  prevista  nel  primo  comma   dell'art.   17   del   regio
decreto-legge 9 gennaio 1940,  n.  2,  convertito  con  modificazioni
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e  le  relative  addizionali,  da
essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa: 
    1)  per  gli  acquisti  e  le  importazioni  di  materie   prime,
semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata,  nonche'
per le relative lavorazioni commesse a terzi  e  per  i  passaggi  ad
altri  stabilimenti  o  reparti  produttivi  della  stessa   impresa,
effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i
beni soggetti a  regimi  speciali  di  imposizione  una  volta  tanto
l'imposta detraibile si determina applicando la  aliquota  condensata
all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o  dalle
bollette   d'importazione,   decurtato   dell'imposta   che   vi   e'
eventualmente incorporata; 
    2) per gli acquisti e le  importazioni  di  beni  destinati  alla
rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a
propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato
al n. 1. 
  La  detrazione  e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni, le lavorazioni  e  le  relative  imposte  risultino  da
fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta  del
contribuente: 
    a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti
per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto
e presentato  per  la  vidimazione  entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla
data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati  o
incorporati  in  semilavorati,  componenti  o  prodotti   finiti,   e
considerando posseduti quelli acquistati o  importati  in  data  piu'
recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche  dall'ufficio  del
registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; 
    b) o nella misura forfetaria del 25  per  cento  dallo  ammontare
globale delle imposte relative alle operazioni di cui al  n.  1)  del
primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare  di  quelle  relative
alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della  detrazione  in
misura forfetaria non e' ammessa relativamente  ai  beni  soggetti  a
regimi speciali di imposizione  una  volta  tanto,  per  i  quali  e'
consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione
che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla  data  del
25 maggio 1972. 
  La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere  applicata,
con riferimento agli acquisti e alle  importazioni  delle  merci  che
formano  oggetto  dell'attivita'  esercitata  nonche'  alle  relative
lavorazioni,  anche  dai  contribuenti   che   esercitano   attivita'
intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n.  2
del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del  secondo
comma e' pero' ridotta  al  10  per  cento  per  i  contribuenti  che
esercitano il commercio al minuto, al 5  per  cento  per  quelli  che
esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per  quelli
che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso. 
  Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82  valgono
anche agli effetti del presente articolo.