Art. 84.
                     Dichiarazione di detrazione

  Ai  fini  delle  detrazioni  previste  negli  articoli 82 e 83 deve
essere  presentata  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto,  entro  il  termine  perentorio  del  31 dicembre 1973, una
dichiarazione  recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o
da un suo rappresentante legale o negoziale.
  Nella  dichiarazione  devono  essere  elencate le operazioni cui si
riferiscono  le  imposte  detraibili e le relative fatture e bollette
doganali,  nell'ordine  progressivo di cui al secondo comma dell'art.
26  del  regio  decreto-legge  9  gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  giugno  1940,  n. 762. Per ciascuna
fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il
numero  progressivo  di  cui al citato art. 26, la quantita' dei beni
acquistati  o  importati  o  dei servizi ricevuti e l'ammontare delle
imposte  e  addizionali.  Devono  essere  inoltre  indicati,  per  le
fatture,  la  ditta  emittente o in caso di autofatturazione la ditta
cedente,  nonche'  il  prezzo  o  corrispettivo,  e  per  i documenti
relativi  ai  passaggi  interni  nell'ambito  della stessa impresa il
valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.
  I  contribuenti  che  intendono avvalersi della detrazione relativa
agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente,
nella  dichiarazione,  le  fatture  e bollette doganali relative agli
acquisti   dei  beni  strumentali  e  devono  allegare  un  prospetto
indicante  i  beni  strumentali  di  nuova  produzione  acquistati  o
costruiti  dopo  il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio
1972,  distinguendo  quelli acquistati o importati da quelli prodotti
dalla  stessa  impresa  interessata  e  con l'indicazione, per questi
ultimi,  dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
  I  contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle
scorte  nella  misura  di  cui  alla  lettera  a)  del  secondo comma
dell'art. 83 devono:
    1)  redigere  la  dichiarazione  distinguendo  le  fatture  e  le
bollette   in   relazione  ai  singoli  gruppi  merceologici  cui  si
riferiscono,  con  l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita'
complessiva  dei  beni  acquistati.  Nell'ambito di ciascun gruppo e'
sufficiente  indicare  le  fatture e le bollette di data piu' recente
fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario
di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
    2)  allegare  un  prospetto  indicante,  per  ciascuno dei gruppi
merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):
      a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti
nello stato originario;
      b)   le   quantita'   di  beni  trasformati  o  incorporati  in
semilavorati,  componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle
corrispondenti  quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti
finiti risultanti dallo inventario;
      c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
      d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico,
tra  le  quantita'  complessive dei beni e dei servizi risultanti dai
documenti   indicati   nella   dichiarazione   e   quelle  risultanti
dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
      e)  l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte
detraibili  in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e
quelle risultanti dallo inventario.