Art. 85.
                    Applicazione delle detrazioni

  L'ammontare  complessivo  delle  imposte  detraibili indicato nella
dichiarazione  presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso
in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un
quarto,  dall'importo  da  versare  in ciascuno dei dodici mesi o dei
quattro  trimestri  successivi a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione stessa.
  La  detrazione  non  puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare.
  Le  somme  delle quali non e' stato possibile operare la detrazione
in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel
mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma
precedente,  e  in  ogni  caso,  indipendentemente  dal detto limite,
dall'importo  da  versare  a  norma  del primo comma dell'art. 30 per
l'anno  solare  in  cui  e'  compreso  il dodicesimo mese o il quarto
trimestre   successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
dichiarazione di detrazione.
  Per  l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30 e dell'art. 38.