Art. 86.
                  Sanzioni per indebita detrazione

  Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un
decimo  a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con
la  pena  pecuniaria  da  una  a  due  volte  la  somma indebitamente
detratta,  salva  la  applicazione della sanzione prevista nel quarto
comma   dell'art.  50  se  l'indebita  detrazione  sia  dipesa  dalla
indicazione  di  dati  non  corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti  o  negli  inventari  e salva l'applicazione delle sanzioni
previste  negli  altri  commi dello stesso articolo se ne ricorrano i
presupposti.
  Della  pena  pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante   legale   o   negoziale   che   ha   sottoscritto  la
dichiarazione e i relativi allegati.