Art. 87. 
         Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati 
 
  I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma  dell'art.
4, che esercitano attivita' industriali dirette  alla  produzione  di
filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche  e
di  vetro  e  relativi  tessuti   e   manufatti,   possono   detrarre
dall'imposta  sul  valore   aggiunto   l'ammontare   dell'imposta   e
sovrimposta di fabbricazione gia' assolta  in  relazione  ai  filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972. 
  Per  ottenere  la  detrazione  gli  interessati  devono  presentare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto  e  all'ufficio  tecnico
delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973,
prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione,  sottoscritta
a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale
o negoziale,  contenente  l'indicazione  dell'ammontare  dell'imposta
detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti
alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'. 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86. 
  Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente
ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione e'  stata  sospesa
per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965,  n.  1118  e  2  luglio
1969, n. 319, convertiti con modificazioni  nelle  leggi  4  dicembre
1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.