Art. 88.
               Validita' di precedenti autorizzazioni

  Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di   macchine   elettrocontabili,   gia'   rilasciate   agli  effetti
dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle
registrazioni  previste  dal presente decreto fino a quando non sara'
diversamente  stabilito  dal  Ministero delle finanze. I contribuenti
che  si  avvalgono  dell'autorizzazione  devono  tenere  ugualmente i
registri  previsti  dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro  l'ultimo  giorno  di  ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate  durante  il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo
comma  dello  art.  27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dello art. 31.
  Restano  ugualmente  valide,  fino  a quando non sara' diversamente
stabilito   dal  Ministero  delle  finanze,  le  autorizzazioni  gia'
rilasciate  relativamente alla distinta numerazione delle fatture per
settori  di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di
esse  mediante  microfilms  o in sede diversa dalla principale e alla
osservanza  di  particolari  modalita' per i rapporti di cui all'art.
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