Art. 89.
            Revisione dei prezzi per i contratti in corso

  I  corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e delle prestazioni di
servizi  da  effettuare  dopo  il  31  dicembre 1972 in dipendenza di
contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  per i quali a norma di legge o in
virtu'  di  clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta
generale  sull'entrata,  sono  ridotti  di un ammontare pari a quello
dell'imposta stessa.