Art. 90. 
  Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi 
 
  Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 
     1) l'imposta generale sull'entrata,  la  corrispondente  imposta
prevista nel primo comma  dell'art.  17  del  regio  decreto-legge  9
gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n.  762  e
successive modificazioni e l'imposta  di  conguaglio  dovuta  per  il
fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n.  570,  e
successive modificazioni; 
     2) le tasse di bollo sui  documenti  di  trasporto,  di  cui  al
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24
febbraio 1953,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e  le  tasse
erariali sui trasporti, di cui al testo  unico  approvato  con  regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; 
     3) la tassa di bollo sulle carte da  giuoco,  di  cui  al  regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni; 
     4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi  e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560; 
     5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti  alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569; 
     6) l'imposta di  fabbricazione  sui  filati  delle  varie  fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche  e  di  vetro,  di  cui  al
decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni; 
     7) l'imposta di fabbricazione sugli oli  e  grassi  animali  con
punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi,  di
cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella  legge
27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni; 
     8) l'imposta di fabbricazione sugli  oli  vegetali  liquidi  con
punto di solidificazione non  superiore  a  dodici  gradi  centigradi
comunque  ottenuti  dalla  lavorazione  di  oli  e  grassi   vegetali
concreti,  di  cui  al  decreto-legge  26  novembre  1954,  n.  1080,
convertito nella legge  20  dicembre  1954,  n.  1219,  e  successive
modificazioni; 
     9) l'imposta di fabbricazione  sugli  acidi  grassi  di  origine
animale  e  vegetale  con  punto  di  solidificazione   inferiore   a
quarantotto   gradi   centigradi   nonche'   sulle   materie   grasse
classificabili ai termini della tariffa doganale come  acidi  grassi,
di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n.  1194,  convertito  nella
legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni; 
    10) l'imposta di  fabbricazione  sugli  organi  di  illuminazione
elettrica, di cui al regio decreto-legge  16  giugno  1938,  n.  954,
convertito  nella  legge  19  gennaio  1939,  n.  214,  e  successive
modificazioni; 
    11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe',  di  cui
al testo unico approvato con decreto del Ministro per  le  finanze  8
luglio 1924, e successive modificazioni; 
    12) le sovrimposte di  confine  corrispondenti  alle  imposte  di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti; 
    13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8  luglio  1924,  e
successive modificazioni; 
    14) l'imposta di consumo sul sale  e  l'imposta  sul  consumo  di
cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 
825, e successive modificazioni; 
    15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per  la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138,
e successive modificazioni, nonche' il diritto speciale  sulle  acque
da tavola di cui alla legge  2  luglio  1952,  n.  703  e  successive
modificazioni; 
    16) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342; 
    17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito  o
contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.  3280,  e
successive modificazioni; 
    18)  il  diritto  speciale  sull'ammontare  lordo   dei   pedaggi
autostradali, di  cui  al  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
    19) l'imposta sulle utenze  telefoniche,  di  cui  alla  legge  6
dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni; 
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti. 
  Restano fermi gli obblighi, anche formali,  derivanti  da  rapporti
sorti anteriormente al  1°  gennaio  1973  relativamente  ai  tributi
indicati nel presente articolo.