Art. 91. 
    Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata 
 
  La restituzione dell'imposta generale sull'entrata  prevista  dalla
legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete  per
i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive  modificazioni,
che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al  30
giugno 1973, limitatamente alle quantita' corrispondenti a quelle che
risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario
redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. 
  La  restituzione  dell'imposta   generale   sull'entrata   prevista
dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per  i  lavori
navali ivi contemplati che da apposito certificato  dell'ufficio  del
registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972.  Per  i
lavori navali non  ancora  ultimati  a  tale  data,  la  restituzione
compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori
che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data stessa. La
restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il
termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi. 
  Le fatture e  le  bollette  doganali  relative  alle  quantita'  di
materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle  che
dai certificati di cui al comma precedente  risultino  impiegati  nei
lavori ivi contemplati non possono essere comprese  nella  detrazione
prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente
presentata deve essere  allegata  copia  conforme  della  domanda  di
restituzione  presentata.  L'inosservanza  di   questa   disposizione
determina la decadenza dal diritto alla  detrazione  e  l'obbligo  di
versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.