Art. 92. 
      Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione 
 
  La soppressione delle imposte  di  fabbricazione  sugli  organi  di
illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai  numeri
10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti  nei
magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973. 
  Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze  si
procedera' al rimborso del  prezzo  dei  contrassegni  di  Stato  sui
surrogati del caffe', istituiti  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti  ovvero
gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso
deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte  di
fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973,  prorogabile  per
giustificati motivi.