Art. 92. Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973. Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procedera' al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffe', istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.