Art. 93. 
         Norme transitorie in materia di imposte di consumo 
 
  Per le opere edilizie in corso di  costruzione  alla  data  del  1°
gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di  consumo  procedono
alla liquidazione e riscossione  dell'imposta  dovuta  sui  materiali
impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita. 
  La liquidazione dell'imposta si effettua: 
    per le parti dell'opera  gia'  ultimate,  con  l'applicazione  di
un'aliquota fissa per ogni metro  cubo  di  fabbrica,  computando  il
vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro  quadrato
di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione  e  con
le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo  comma,
del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; 
    per le parti  non  ultimate,  applicando  a  ciascuna  specie  di
materiali impiegati le rispettive aliquote. 
  Per le  autostrade  costruite  con  il  sistema  della  concessione
l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1°
gennaio 1973 e' determinata applicando le misure d'imposta  stabilite
nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in  proporzione  al  rapporto
tra il valore dei materiali gia' impiegati e  il  valore  complessivo
dei materiali necessari per l'intero tratto.