Art. 64.
                       (Diritto alla pensione)

  Il  dipendente  statale  che per infermita' o lesioni dipendenti da
fatti  di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale
ascrivibili  a una delle categorie della tabella A annessa alla legge
18  marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora
dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
  Per  gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
  Per  gli  stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti  da  fatti  di  servizio  solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.