Art. 67.
          (Misura della pensione privilegiata dei militari)

  Al  militare  le  cui  infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di
servizio,  siano  ascrivibili  ad una delle categorie della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di
miglioramento spetta la pensione.
  La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le
infermita'  o  le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e'
pari  al  90,  80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in
caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta,
quinta,   sesta,  settima  o  ottava  categoria,  salvo  il  disposto
dell'ultimo comma di questo articolo.
  Le   pensioni   di   settima  e  ottava  categoria  sono  aumentate
rispettivamente  dello  0,20  per  cento e dello 0,70 per cento della
base  pensionabile  per  ogni anno di servizio utile nei riguardi dei
militari  che,  senza  aver  maturato  l'anzianita' necessaria per il
conseguimento  della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque
anni  di  servizio  effettivo.  La  pensione cosi' aumentata non puo'
eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
  Qualora  sia  stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma
dell'art.  52,  la  pensione  privilegiata  e' liquidata nella misura
prevista  per  la  pensione  normale  aumentata di un decimo, se piu'
favorevole.
  Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i
comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi
scelti  e  gli  avieri  nonche'  per gli allievi carabinieri, allievi
della   guardia   di  finanza,  allievi  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza,  allievi  agenti  di  custodia  ed  allievi  delle guardie
forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella
indicata nell'annessa tabella n. 3.