Art. 67. (Misura della pensione privilegiata dei militari) Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.