Art. 68.
                (Assegno rinnovabile per i militari)

  Se  le  infermita'  o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie
della  tabella  A  annessa  alla  legge  18  marzo 1968, n. 313, sono
suscettibili   di   miglioramento,  spetta  al  militare  un  assegno
rinnovabile  di  misura uguale alla pensione e di durata da due a sei
anni  in  relazione  al  tempo necessario per il miglioramento, salvo
quanto disposto nel quarto comma.
  Alla  scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita'
o  le  lesioni  sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della
tabella  A  e  non  sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la
pensione;  se  sono  da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata
legge  18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto
stabilita  dall'articolo  seguente;  se  non sono piu' ascrivibili ad
alcuna   delle   due   tabelle   non   spetta  ulteriore  trattamento
privilegiato.  Qualora,  invece,  le  infermita'  o  le lesioni siano
ancora  da  ascrivere  ad  una  delle  categorie  della  tabella  A e
continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo
assegno  rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata
di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
  Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o
l'indennita'  per  una  volta  tanto, secondo la ascrivibilita' delle
infermita'  o  delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento
se  esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui
sopra.
  La  somma  dei  vari  periodi  per  i  quali e' accordato l'assegno
rinnovabile  non  puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti
da  un'infermita'  di  cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo
1968,  n.  313,  e  fruenti  per  la  stessa  infermita'  di  assegno
rinnovabile  con  superinvalidita'.  In  ogni  caso, se alla scadenza
dell'assegno  la  invalidita'  sia ascrivibile, per miglioramento, ad
una  categoria  inferiore  alla  prima,  gli  interessati  conservano
immutato  il  trattamento  economico  precedente per un biennio ed il
nuovo  trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove
venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
  Qualora,  alla  scadenza  dell'assegno  rinnovabile,  non spetti la
pensione  privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che
abbia  compiuto  la  necessaria  anzianita'  di  servizio consegue la
pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.