Art. 68. (Assegno rinnovabile per i militari) Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.